Art. 8.
                      Frigoriferi e congelatori
  1. I   frigoriferi   per   la  conservazione  del  sangue  e  degli
emocomponenti debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura
all'interno  ed  essere  provvisti  di  termoregistratore  ed allarme
visivo  ed  acustico.  L'allarme  deve  essere posizionato in modo da
poter essere prontamente rilevato dal personale addetto il quale deve
intervenire  prima  che  il  sangue  e  gli emocomponenti raggiungano
temperature tali da deteriorarli.
  2. I   congelatori   utilizzati  per  la  conservazione  di  alcuni
emocomponenti  debbono  raggiungere la temperatura richiesta dal tipo
di  conservazione che si vuole ottenere; i predetti debbono possedere
le caratteristiche di cui al comma precedente.