Art. 12.
Cessazione  anticipata  del  servizio  di  leva  nell'Esercito, nella
Marina  e  nell'Aeronautica  militari,  nonche'  del  servizio civile
                             sostitutivo
  1.  Ferma  restando la disciplina transitoria prevista all'articolo
25  della  legge  23  agosto  2004,  n.  226,  il  personale  di leva
incorporato  nell'Esercito,  nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare,  di  cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  puo'  chiedere,  con  apposita  domanda,  di cessare
anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
  2.  Il  personale  che  svolge  servizio civile sostitutivo, di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'
chiedere,  con  apposita  domanda,  di  cessare  anticipatamente  dal
servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
                            Riferimenti normativi:
              -   La   legge  23 agosto  2004,  n.  226  (Sospensione
          anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
          dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
          al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
          normativa   di   settore)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204.
              -   La  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303.