Art. 12. Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile sostitutivo 1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005. 2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005. Riferimenti normativi: - La legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303.