Art. 14-undecies.
     Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali
((  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,
della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  per  la  presentazione della
richiesta  dei  rimborsi  delle spese per le consultazioni elettorali
relative  al  rinnovo  dei Consigli delle regioni a statuto ordinario
del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30 settembre 2005.))
                            Riferimenti normativi:
              -  La  legge  3 giugno  1999,  n.  157  (Nuove norme in
          materia   di   rimborso   delle   spese  per  consultazioni
          elettorali  e referendarie e abrogazione delle disposizioni
          concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti e
          partiti  politici)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 giugno 1999, n. 129.