Art. 14-sexiesdecies. Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate (( 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105) come modificata dalla presente legge: «2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998.».