Art. 14-sexiesdecies.
Disposizione  in  materia  di  trasferimento  dei  magistrati da sedi
                              disagiate
((  1.  All'articolo  5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
  «2.  Se  la  permanenza  in  servizio  presso la sede disagiata del
magistrato  trasferito  ai  sensi  dell'articolo  1  a sedi disagiate
supera   i   cinque   anni,  il  medesimo  ha  diritto,  in  caso  di
trasferimento  a  domanda,  ad  essere  preferito  a  tutti gli altri
aspiranti,  con  esclusione di coloro che sono stati nominati uditori
giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998».
  2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica per la copertura
dei  posti  pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 5 della
          legge  4  maggio  1998,  n.  133  (Incentivi  ai magistrati
          trasferiti   o  destinati  d'ufficio  a  sedi  disagiate  e
          introduzione  delle  tabelle infradistrettuali - pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  1998,  n.  105) come
          modificata dalla presente legge:
              «2.  Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  sede
          disagiata  del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
          sedi  disagiate  supera  i  cinque  anni,  il  medesimo  ha
          diritto,  in  caso  di  trasferimento  a domanda, ad essere
          preferito  a  tutti  gli altri aspiranti, con esclusione di
          coloro  che  sono stati nominati uditori giudiziari in data
          anteriore al 9 maggio 1998.».