Art. 14-duodevicies.
     Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa
((  1.  Al  fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la
riduzione,  il  controllo  ed  il  monitoraggio  della  spesa  per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la
prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della
convenzione  stipulata  dalla  Consip Spa in data 6 febbraio 2003, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  sono prorogati, salvo
disdetta  da  parte  delle  amministrazioni,  alle stesse condizioni,
anche   economiche,   contrattualmente  previste.  Detta  proroga  e'
disposta  fino  alla  sottoscrizione  da parte della Consip Spa della
nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad
evidenza  pubblica  e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23
della legge 18 aprile 2005, n. 62.))
                            Riferimenti normativi:
              -  La  legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   (Legge   finanziaria  2000)»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 dicembre 1999, n. 302.
              - Per  la  legge  18  aprile  2005,  n. 62, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 6.