Art. 14-vicies ter. Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa (( 1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di produttivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle societa' di capitali che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche' degli altri esercizi convenzionabili con le societa' di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa; c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e le modalita' per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti; d) le caratteristiche del buon pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))