Art. 14-vicies ter.
       Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa
((  1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli
di  produttivita',  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  da  adottare,  su  proposta  del  Ministro delle attivita'
produttive,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:
    a)  le  caratteristiche  e  i  requisiti  anche  finanziari delle
societa' di capitali che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi
sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
    b)  i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche'
degli  altri  esercizi  convenzionabili  con  le societa' di cui alla
lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
    c)  i  criteri  per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  e  le  modalita'  per garantire il
valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;
    d)  le  caratteristiche  del  buon  pasto  e  la regolamentazione
dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle
categorie assimilate.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))