Art. 14-vicies quater. Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore (( 1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limite delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza muovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50. - La sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 20 del 18 maggio 2005) ha dichiarato illegittimo l'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.