Art. 14-vicies quater.
Riconoscimento  di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di
                        rettifica per errore
((  1.  Al  fine  di  salvaguardare  il principio dell'affidamento, i
soggetti  che  hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento
di  rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai
sensi  dell'articolo 9,  commi  5,  6 e 7, del decreto legislativo 23
febbraio  2000,  n.  38,  dichiarato illegittimo dalla sentenza della
Corte  costituzionale  n.  191  del  5-10  maggio  2005, continuano a
percepire  le  medesime  prestazioni a condizione che siano titolari,
oltre  che  di  un  eventuale  reddito  di  natura pensionistica o da
rendita  da  lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche per un importo non superiore ad
euro  3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella
determinazione  di  detto  importo  non  si  tiene  conto del reddito
derivante  dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso
in  cui  il  reddito  posseduto  sia superiore al limite previsto dal
presente  comma,  le  prestazioni  sono  ridotte  in misura pari alla
differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
  2.  All'attuazione  del  presente  articolo  si provvede nei limite
delle  risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente decreto e senza muovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38
          (Disposizioni   in  materia  di  assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma
          dell'art.  55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n.
          50.
              - La  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 191 del
          5-10  maggio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
          serie  speciale  -  n. 20 del 18 maggio 2005) ha dichiarato
          illegittimo   l'art.  9,  commi  5,  6  e  7,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.