Art. 14-quater.
                Giochi olimpici invernali Torino 2006
((  1.  Per  la  realizzazione  delle  opere previste dal piano degli
interventi  per  i  Giochi  olimpici  invernali Torino 2006, ai sensi
dell'articolo  21  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, il comune di
Limone   Piemonte   e'   autorizzato  per  l'anno  2005  a  contrarre
indebitamento  fino  ad  un  massimo  del  25 per cento dei primi tre
titoli  delle  entrate  del  penultimo  anno precedente quello in cui
viene  prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa
di  euro  250.000,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
  2.  All'onere  di  cui  al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Dopo  il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' inserito il seguente:
  «25-bis.  Limitatamente  all'anno  2005  per  gli enti locali della
regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per
quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo
21 della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui
al  comma  24  e'  calcolato  anche al netto delle spese derivanti da
interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da
concludere entro il 30 dicembre 2005».
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  4, pari a 40
milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Per  la  legge  1° agosto  2002,  n. 166 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 14.
              -  Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
          227.
              -  Per  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.