Art. 14-quater. Giochi olimpici invernali Torino 2006 (( 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e' autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente: «25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005». 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - Per la legge 1° agosto 2002, n. 166 si vedano i riferimenti normativi all'art. 14. - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227. - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.