Art. 14-octies. Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (( 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «un'apposita» e' inserita la seguente: «separata».)) Riferimenti normativi: - Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, si vedano i riferimenti normativo all'art. 14-sexies. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dalla presente legge: «1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17.».