Art. 14-octies.
Modifica  all'articolo  17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
                               n. 165
((  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  primo  periodo, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 dopo le parole: «un'apposita» e'
inserita la seguente: «separata».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
          si vedano i riferimenti normativo all'art. 14-sexies.
              -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del
          decreto  legislativo  n. 165 del 2001 come modificato dalla
          presente legge:
              «1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
          disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della
          vicedirigenza   nella  quale  e'  ricompreso  il  personale
          laureato  appartenente  alle  posizioni  C2 e C3, che abbia
          maturato  complessivamente  cinque  anni  di  anzianita' in
          dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
          del  precedente  ordinamento. In sede di prima applicazione
          la  disposizione  di  cui  al  presente comma si estende al
          personale   non  laureato  che,  in  possesso  degli  altri
          requisiti  richiesti,  sia risultato vincitore di procedure
          concorsuali  per l'accesso alla ex carriera direttiva anche
          speciale.  I  dirigenti  possono delegare ai vice dirigenti
          parte delle competenze di cui all'art. 17.».