Art. 14-novies.
Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento  tra  il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
                            l'agricoltura
((  1.  Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
  «I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta
di  cui  all'articolo  4,  i  membri del Collegio amministrativo e il
segretario  generale  di  cui  all'articolo 6 durano in carica cinque
anni»;
    b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il  segretario  generale,  di  cui  all'articolo 6, e' membro di
diritto  del  Comitato,  ove  non  risulti tra i componenti di cui al
presente articolo»,
    c) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
    «Il  segretario  generale,  di  cui  all'articolo 6, e' membro di
diritto  della  Giunta,  ove  non  risulti tra i componenti di cui al
comma precedente»;
    d) all'articolo  6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti
dai seguenti:
  «Nell'ambito  del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo
composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato
appartenenti  al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla
nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.
  Il   Collegio  amministrativo  predispone  il  regolamento  per  il
funzionamento  e  la  gestione  del  Segretariato stabilendo anche la
consistenza  numerica,  i  requisiti,  le modalita' di assunzione, le
norme   sullo   stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico,  di
previdenza  e  di  quiescenza  del personale assunto direttamente dal
Comitato.  Le  stesse  modalita'  predisposte nel regolamento vengono
seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del
Ministero.
  Il  regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette
all'approvazione  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
il  quale  vi  provvede  di concerto con quello dell'economia e delle
finanze.
  Per  il  controllo  dei  fondi  occorrenti per il funzionamento del
Comitato  e'  costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre
sindaci  effettivi  e  due  supplenti.  Il  Ministro  delle politiche
agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il
Ministro  dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e
un supplente.
  Il  Collegio  esercita  le  sue funzioni secondo le norme contenute
negli   articoli 2403   e  seguenti  del  codice  civile,  in  quanto
applicabili.
  I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
  Un  delegato  della  Corte dei conti, nominato dal presidente della
medesima,  partecipa  ai  lavori  del  Collegio  sindacale a norma di
legge.
  Con  provvedimento  dei  Ministri  competenti,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono essere comandati
presso  il  Comitato  dipendenti  di  ruolo  e  non di ruolo di altre
amministrazioni dello Stato.
  L'onere   per   il  complessivo  trattamento  economico  dovuto  al
personale   comandato  ai  sensi  del  comma  nono  fa  carico  sugli
stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».
  2.  All'attuazione  del  comma  1  si  provvede  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del
          decreto  legislativo  7  maggio 1948, n. 1182 (Costituzione
          del  Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
          Governo  italiano  e  la Organizzazione delle Nazioni Unite
          per  l'alimentazione  e  l'agricoltura  -  pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   27  settembre  1948,  n.  225)  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  2.  - Presidente del Comitato e' il Ministro per
          l'agricoltura  e  le  foreste,  vice  presidente  e' l'Alto
          Commissario per l'alimentazione.
              Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
              I  membri  del Comitato di cui all'articolo 3, i membri
          della  Giunta  di cui all'articolo 4, i membri del Collegio
          amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo
          6 durano in carica cinque anni.
              Art  3.  -  Oltre  il  presidente ed il vice presidente
          fanno    parte   del   Comitato   i   seguenti   componenti
          rappresentanti rispettivamente:
                due   il   Ministero  degli  affari  esteri;  uno  il
          Ministero   dell'interno;  uno  il  Ministero  del  tesoro;
          quattro  il  Ministero  dell'agricoltura  e foreste; uno il
          Ministero  dell'industria e commercio; uno il Ministero del
          commercio   con  l'estero;  uno  l'Alto  Commissariato  per
          l'igiene  e  la  sanita' pubblica; tre l'Alto Commissariato
          per  l'alimentazione; uno il Comitato interministeriale per
          la  ricostruzione;  uno  l'Istituto  per  il  commercio con
          l'estero;   uno  l'Istituto  centrale  di  statistica;  uno
          l'Istituto   di  economia  agraria;  uno  l'Istituto  della
          nutrizione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche; uno
          l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.
              Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste, con
          proprio  decreto,  provvede  alla nomina dei rappresentanti
          suddetti,   in   base   a   designazione  delle  rispettive
          Amministrazioni.
              Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
          diritto  del  Comitato, ove non risulti tra i componenti di
          cui al presente articolo.
              Art 4. - Nel seno del Comitato e' costituita una Giunta
          esecutiva   di  cui  fanno  parte  i  seguenti  componenti,
          rappresentanti rispettivamente:
                uno il Ministero degli affari esteri;
                uno il Ministero del tesoro;
                due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
                uno il Ministero del commercio con l'estero;
                uno  l'Alto  Commissariato  per l'igiene e la sanita'
          pubblica;
                uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
              I componenti della Giunta sono designati dai capi delle
          rispettive  Amministrazioni,  fra quelli gia' facenti parte
          del Comitato stesso.
              E'  presidente  della Giunta uno dei due rappresentanti
          del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste,  nominato dal
          Ministro  del  suddetto dicastero. E' vice presidente della
          Giunta,    il    rappresentante   dell'Alto   Commissariato
          dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.
              Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
          diritto  della  Giunta, ove non risulti tra i componenti di
          cui al comma precedente.
              Art.  6.  -  Il Comitato avra' un Segretariato generale
          diretto  dal  segretario generale, nominato con decreto del
          Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste, di concerto con
          l'Alto Commissariato per l'alimentazione.
              Nell'ambito  del  Comitato  e'  costituito  un Collegio
          amministrativo   composto  dal  segretario  generale  e  da
          quattro  componenti  del Comitato appartenenti al Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali.  Alla  nomina dei
          componenti provvede il Ministro-presidente.
              Il  Collegio  amministrativo  predispone il regolamento
          per   il  funzionamento  e  la  gestione  del  Segretariato
          stabilendo  anche  la consistenza numerica, i requisiti, le
          modalita'  di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed
          il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del
          personale  assunto  direttamente  dal  Comitato.  Le stesse
          modalita'  predisposte  nel regolamento vengono seguite nel
          caso  in  cui non sia possibile usufruire del personale del
          Ministero.
              Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che
          lo  rimette  all'approvazione del Ministero delle politiche
          agricole  e forestali, il quale vi provvede di concerto con
          quello dell'economia e delle finanze.
              Per   il   controllo   dei   fondi  occorrenti  per  il
          funzionamento   del  Comitato  e'  costituito  un  Collegio
          sindacale  di  cui  fanno parte tre sindaci effettivi e due
          supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
          nomina  due  sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro
          dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e
          un supplente.
              Il  Collegio  esercita le sue funzioni secondo le norme
          contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile,
          in quanto applicabili.
              I  sindaci  durano  in carica tre anni e possono essere
          riconfermati.
              Un   delegato  della  Corte  dei  conti,  nominato  dal
          presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio
          sindacale a norma di legge.
              Con  provvedimento dei Ministri competenti, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, possono
          essere  comandati  presso il Comitato dipendenti di ruolo e
          non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
              L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto
          al  personale  comandato  ai sensi del comma nono fa carico
          sugli   stanziamenti  previsti  per  il  funzionamento  del
          Comitato.».