Art. 5-bis.
                Modificazioni al codice della strada
((  1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
  «Art.  130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni
che  provochino  la morte di altre persone). - 1. La patente di guida
e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma
1,  lettera  a),  nel  caso  in  cui  il  titolare  sia incorso nella
violazione  di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata
violazione  sia  stata  commessa  in  stato di ubriachezza, e qualora
dall'accertamento  di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un
valore  corrispondente  ad  un  tasso alcoolemico pari o superiore al
doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi
dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;
    b)  all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di
cui  al  comma  2»  sono  inserite  le seguenti: «per consentire agli
organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
grado,   corsi   didattici   finalizzati   all'educazione   stradale,
imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;
    c) all'articolo 213:
      1)  al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto
previsto dal comma 2-quinquies,»;
      2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
  «2-quinquies.   ((Quando  oggetto  della  sanzione  accessoria  del
sequestro   amministrativo   del  veicolo  e'  un  ciclomotore  o  un
motociclo,  l'organo  di polizia che procede dispone la rimozione del
veicolo  ed  il  suo  trasporto,  secondo  le  modalita' previste dal
regolamento,  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis,  dove  e' custodito per trenta giorni. Di cio'
e'  fatta  menzione  nel  verbale  di contestazione della violazione.
Decorsi  trenta  giorni  dal  momento  in  cui  il  veicolo  e' fatto
trasportare  nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo
214-bis,  il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in
custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  del  comma 2-bis. Le disposizioni del
comma  2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.))
  2-sexies.  ((E'  sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui
un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere
una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2
e  7,  170  e  171  o  per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa  o  il  reato  sia  stato  commesso  da  un  detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In
queste  ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve
disporre  il  sequestro  del  veicolo,  nonche' la sua rimozione e il
trasporto   in  apposito  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi
dell'articolo  214-bis,  in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili.»;))
    d) all'articolo 214:
      1)  al  comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto
previsto dal comma 1-ter,»;
      2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
  «1-ter.   Quando   oggetto  della  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi  dell'articolo  214-bis,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della  violazione.  Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;
      3)  al  comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di
cui al comma 1, »;
      4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 208 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada), come modificato dalla presente legge:
              «4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei proventi
          spettanti  agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
          alle finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi
          di  polizia  locale  di  effettuare,  nelle  scuole di ogni
          ordine  e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione
          stradale,   imputandone   la  relativa  spesa  ai  medesimi
          proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle
          strade,   al   potenziamento   ed  al  miglioramento  della
          segnaletica  stradale  e  alla  redazione  dei piani di cui
          all'art.  36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per
          i  servizi  di  polizia  stradale di loro competenza e alla
          realizzazione   di  interventi  a  favore  della  mobilita'
          ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento
          della  predetta  quota,  ad  interventi  per  la  sicurezza
          stradale  in  particolare  a  tutela  degli  utenti deboli:
          bambini,  anziani,  disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
          enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
          quote    da   destinare   alle   predette   finalita'.   Le
          determinazioni    sono   comunicate   al   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti.   Per   i  comuni  la
          comunicazione  e'  dovuta  solo  da  parte  di  quelli  con
          popolazione superiore a diecimila abitanti.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  213, dello stesso
          decreto  legislativo  285  del  1992, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  213  (Misura  cautelare del sequestro e sanzione
          accessoria    dalla    confisca   amministrativa).   -   1.
          Nell'ipotesi  in cui il presente codice prevede la sanzione
          accessoria   della  confisca  amministrativa,  l'organo  di
          polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
          veicolo   o  delle  altre  cose  oggetto  della  violazione
          facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione.
              2.  Salvo  quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
          ipotesi  di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
          di  sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
          obbligato  in  solido, e' nominato custode con l'obbligo di
          depositare   il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la
          disponibilita'  o  di  custodirlo,  a  proprie spese, in un
          luogo  non  sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
          trasporto  in  condizioni  di sicurezza per la circolazione
          stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
          l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di polizia che ha
          accertato   la   violazione.   Il   veicolo   deve   recare
          segnalazione  visibile  dello  stato  di  sequestro  con le
          modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Di  cio'  e' fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione.
              2-bis.  Entro  i  trenta giorni successivi alla data in
          cui,  esauriti  i  ricorsi  anche  giurisdizionali proposti
          dall'interessato  o  decorsi  inutilmente  i termini per la
          loro  proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
          di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
          proprie   spese   e  in  condizioni  di  sicurezza  per  la
          circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato dal
          prefetto  ai  sensi  delle  disposizioni dell'art. 214-bis.
          Decorso  inutilmente  il suddetto termine, il trasferimento
          del  veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
          a  spese  del  custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
          quest'ultimo    all'autorita'    giudiziaria   qualora   si
          configurino   a  suo  carico  estremi  di  reato.  Le  cose
          confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
          appartiene  il  pubblico  ufficiale  che  ha  proceduto  al
          sequestro.  Con  decreto  dirigenziale,  di concerto fra il
          Ministero   dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  comunicazione, tra gli uffici
          interessati,  dei  dati  necessari  all'espletamento  delle
          procedure di cui al presente articolo.
              2-ter.   All'autore  della  violazione  o  ad  uno  dei
          soggetti   con   il  medesimo  solidalmente  obbligati  che
          rifiutino  di  trasportare o custodire, a proprie spese, il
          veicolo,  secondo  le  prescrizioni  fornite dall'organo di
          polizia,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
          nonche'   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi. In
          questo  caso  l'organo  di  polizia  indica  nel verbale di
          sequestro  i  motivi che non hanno consentito l'affidamento
          in  custodia  del  veicolo  e ne dispone la rimozione ed il
          trasporto  in  un apposito luogo di custodia individuato ai
          sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione
          delle  somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
          -  ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
          provvedimento  di  confisca,  la liquidazione degli importi
          spetta  all'Agenzia  del demanio, a decorrere dalla data di
          trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
              2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
          di  polizia  provvede  con  il  verbale di sequestro a dare
          avviso  scritto  che,  decorsi  dieci  giorni,  la  mancata
          assunzione   della   custodia  del  veicolo  da  parte  del
          proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
          nell'art.  196 o dell'autore della violazione, determinera'
          l'immediato  trasferimento  in proprieta' al custode, anche
          ai   soli   fini  della  rottamazione  nel  caso  di  grave
          danneggiamento  o  deterioramento.  L'avviso  e' notificato
          dall'organo   di   polizia   che   procede   al   sequestro
          contestualmente  al  verbale  di  sequestro.  Il termine di
          dieci  giorni  decorre  dalla  data della notificazione del
          verbale  di  sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
          dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
          predetto  termine,  l'organo accertatore trasmette gli atti
          al  prefetto,  il  quale  entro  i successivi dieci giorni,
          verificata   la   correttezza   degli   atti,  dichiara  il
          trasferimento  in  proprieta',  senza oneri, del veicolo al
          custode,  con  conseguente  cessazione di qualunque onere e
          spesa  di  custodia  a carico dello Stato. L'individuazione
          del  custode-acquirente  avviene  secondo  le  disposizioni
          dell'art.  214-bis.  La  somma ricavata dall'alienazione e'
          depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
          relazione  al  quale  e' stato disposto il sequestro, in un
          autonomo  conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
          In  caso  di  confisca,  questa  ha  ad  oggetto  la  somma
          depositata;  in  ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'
          restituita  all'avente  diritto.  Per le altre cose oggetto
          del  sequestro  in  luogo  della  vendita  e'  disposta  la
          distruzione.   Per   le   modalita'   ed   il  luogo  della
          notificazione  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          201,  comma  3.  Ove  risulti  impossibile,  per comprovate
          difficolta'  oggettive, procedere alla notifica del verbale
          di  sequestro  integrato  dall'avviso  scritto  di  cui  al
          presente   comma,  la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel
          ventesimo   giorno   successivo   a  quello  di  affissione
          dell'atto   nell'albo   del   comune   dov'e'   situata  la
          depositeria.
              2-quinquies.  Quando  oggetto della sanzione accessoria
          del  sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
          o  un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
          rimozione  del  veicolo  ed  il  suo  trasporto, secondo le
          modalita'  previste dal regolamento in un apposito luogo di
          custodia,  individuato  ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
          custodito  per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
          verbale  di  contestazione della violazione. Decorsi trenta
          giorni  dal  momento in cui il veicolo e' fatto trasportare
          nel  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi  dell'art.
          214-bis,   il   proprietario  del  veicolo  puo'  chiederne
          l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma
          2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
          comma   2-bis.   Le  disposizioni  del  comma  2-quater  si
          applicano  decorsi  trenta  giorni  dal  momento  in cui il
          veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
              2-sexies.  E'  sempre  disposta  la confisca in tutti i
          casi  in  cui  un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato
          adoperato    per    commettere    una    delle   violazioni
          amministrative  di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170
          e  171  o  per  commettere  un reato, sia che la violazione
          amministrativa   o  il  reato  sia  stato  commesso  da  un
          detentore  maggiorenne,  sia  che  sia stato commesso da un
          detentore  minorenne.  In  queste  ipotesi  l'autorita'  di
          polizia   che   accerta  la  violazione  deve  disporre  il
          sequestro  del  veicolo,  nonche'  la  sua  rimozione  e il
          trasporto  in  apposito  luogo  di  custodia individuato ai
          sensi  dell'art.  214-bis, in cui sia custodito a spese del
          possessore,  anche se proprietario, secondo quanto previsto
          dalle   disposizioni   del  presente  articolo,  in  quanto
          compatibili.
              3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso
          ricorso  al  prefetto  ai  sensi dell'art. 203. Nel caso di
          rigetto   del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.  La
          declaratoria  di  infondatezza dell'accertamento si estende
          alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
          veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il prefetto
          dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
          all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
          ogni   caso,   le  necessarie  prescrizioni  relative  alla
          sanzione  accessoria.  Il  prefetto dispone la confisca del
          veicolo  ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
          della  somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
          confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
          delle  spese  di  trasporto  e di custodia del veicolo. Nel
          caso  in  cui  nei  confronti del verbale di accertamento o
          dell'ordinanza-ingiunzione  o dell'ordinanza che dispone la
          sola    confisca    sia    proposta   opposizione   innanzi
          all'autorita'   giudiziaria,  la  cancelleria  del  giudice
          competente  da'  comunicazione  al  prefetto,  entro  dieci
          giorni,  della  proposizione  dell'opposizione e dell'esito
          del relativo giudizio.
              4.  Chiunque,  durante  il periodo in cui il veicolo e'
          sottoposto   al  sequestro,  circola  abusivamente  con  il
          veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  1.693 a euro 6.774. Si
          applica   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente da uno a tre mesi.
              5. (Abrogato).
              6.  La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
          il  veicolo  appartiene  a persone estranee alla violazione
          amministrativa  e  l'uso  puo'  essere  consentito mediante
          autorizzazione amministrativa.
              7.  Il  provvedimento con il quale e' stata disposta la
          confisca  del  veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
          per l'annotazione nei propri registri.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  214  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  214 (Fermo  amministrativo  del  veicolo).  - 1.
          Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
          il  presente  codice  prevede  che  all'accertamento  della
          violazione    consegua    l'applicazione   della   sanzione
          accessoria   del   fermo  amministrativo  del  veicolo,  il
          proprietario,  nominato  custode,  o,  in  sua  assenza, il
          conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
          la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
          un   luogo   di  cui  abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo
          custodisce,  a  proprie spese, in un luogo non sottoposto a
          pubblico  passaggio.  Sul  veicolo deve essere collocato un
          sigillo,  secondo  le  modalita'  e  con le caratteristiche
          fissate   con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  che,
          decorso  il  periodo  di fermo amministrativo, e' rimosso a
          cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
          accertato  la  violazione  ovvero  di  uno  degli organi di
          polizia  stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
          di  circolazione  e' trattenuto presso l'organo di polizia,
          con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
          violazione   o   ad   uno  dei  soggetti  con  il  medesimo
          solidalmente   obbligato   che  rifiuti  di  trasportare  o
          custodire,   a   proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
          prescrizioni  fornite dall'organo di polizia, si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          656,25  a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  tre  mesi.  L'organo  di  polizia  che  procede al fermo
          dispone  la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
          apposito  luogo  di  custodia,  individuato  ai sensi delle
          disposizioni   dell'art.   214-bis,  secondo  le  modalita'
          previste  dal  regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel
          verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
          quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
          comprese  quelle  di  cui  all'art.  213, comma 2-quater, e
          quelle  per  il  pagamento  ed  il  recupero delle spese di
          custodia.
              1-bis.  Se l'autore della violazione e' persona diversa
          dal  proprietario  del  veicolo,  ovvero  da  chi  ne ha la
          legittima   disponibilita',  e  risulta  altresi'  evidente
          all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e' avvenuta
          contro  la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
          restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
          verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
              1-ter.  Quando  oggetto  della  sanzione accessoria del
          fermo  amministrativo  del  veicolo  e' un ciclomotore o un
          motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
          la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
          luogo  di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
          secondo  le  modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
          fatta   menzione   nel   verbale   di  contestazione  della
          violazione.  Il  documento  di  circolazione  e' trattenuto
          presso  l'organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di
          contestazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
          di  cui  all'art.  213,  comma  2-quater,  e  quelle per il
          pagamento delle spese di custodia.
              2.  Nei  casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
          in  custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
          commessa  da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
          a   persona   maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
          pagamento delle spese di trasporto e custodia.
              3.  Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
          in copia all'interessato.
              4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
          veicolo  e'  ammesso  ricorso al prefetto a norma dell'art.
          203.
              5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
          l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza estingue la
          sanzione  accessoria ed importa la restituzione del veicolo
          dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
              6.  Quando  sia  stata  presentata opposizione ai sensi
          dell'art.  205,  la  restituzione  non puo' avvenire se non
          dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
          rigetta il ricorso.
              7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo del
          veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del
          presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
          della  carta  di  circolazione. Per l'esecuzione provvedono
          gli  organi  di  polizia  di  cui all'art. 12, comma 1. Nel
          regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  e le forme per
          eseguire detta sanzione accessoria.
              8.  Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
          amministrativo,  salva l'applicazione delle sanzioni penali
          per  la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  656,25  a euro 2.628,15. E' disposta,
          inoltre, la confisca del veicolo.».