Art. 3.
Istanza per la concessione e documentazione tecnica
1. La concessione di stoccaggio e' accordata ai richiedenti che
siano persone fisiche o giuridiche con sede sociale in Italia o in
altri Stati membri dell'Unione europea, e secondo condizioni di
reciprocita', a persone fisiche e giuridiche aventi sede sociale in
Stati che ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di
nazionalita' italiana allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale
ricadente sotto la loro giurisdizione.
2. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della
concessione in due copie al Ministero e all'UNMIG competente,
unitamente alla documentazione tecnica di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. L'istanza di concessione e' corredata da documentazione
finalizzata ad illustrare:
a) programma di accertamento e di sviluppo della capacita' del
giacimento idoneo ad essere adibito a stoccaggio;
b) tempi di realizzazione del programma di accertamento e
sviluppo delle capacita' del giacimento e del programma di
stoccaggio;
c) i seguenti elementi dell'attivita' di stoccaggio:
i) valutazione della capacita' del giacimento, intesa come
spazio disponibile per l'immissione di volumi di gas misurato in
condizioni standard (temperatura di 15 °C e valore di pressione pari
a 101 325 Pa);
ii) cushion gas, working gas e massima portata di punta
giornaliera previsti dal progetto;
iii) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle
diverse fasi di esercizio;
iv) tipologia di pozzi e loro completamento;
v) numero di pozzi operativi dedicati allo stoccaggio;
vi) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
vii) dimensionamento degli impianti di compressione e
trattamento;
viii) connessioni con la rete di trasporto;
d) investimenti previsti, stima della redditivita'
dell'investimento e relative analisi di sensibilita', stima del
valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza;
e) capacita' tecnica, economica ed organizzativa del richiedente
come indicata ai commi 4 e 5;
f) indicazione, nel caso, delle pertinenze derivanti da
concessioni di coltivazione o di stoccaggio cessate od in via di
cessazione, da trasferire alla concessione di stoccaggio da
conferire;
g) programma di massima di ripristino finale.
4. Per quanto riguarda la capacita' tecnica ed organizzativa, il
soggetto richiedente deve fornire copia autentica dello statuto e
dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede
in Italia, o dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione
giurata, nonche' indicazione specifica dei legali rappresentanti e
delle relative deleghe, nel caso di soggetto richiedente avente sede
all'estero.
Dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' del soggetto
richiedente comprendono quella di stoccaggio del gas naturale.
Il soggetto richiedente deve presentare una dichiarazione che lo
impegni a non svolgere attivita' incompatibili con lo stoccaggio di
gas naturale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00.
Lo stesso soggetto deve fornire informazioni circa la struttura
organizzativa, con riferimento alle attivita' svolte nel settore
dello stoccaggio di gas in sotterraneo o nel settore della ricerca e
coltivazione di idrocarburi od in quello delle risorse geotermiche.
Nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti
elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo
societario di appartenenza.
5. Per quanto riguarda le capacita' economiche, il soggetto
richiedente deve presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni
dai quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa. In
caso contrario, deve fornire garanzie da parte di una primaria banca,
mediante dichiarazioni d'affidabilita' costituenti impegno di natura
contrattuale e con finalita' esplicita di garanzia, o a mezzo di
impegni formali assunti da societa' controllanti o collegate con la
societa' richiedente.