Art. 4.

                      Procedura di conferimento

  1.  La  concessione  di  stoccaggio  e'  conferita  con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e, per le concessioni su
terraferma, d'intesa con la regione interessata.
  2.  La  domanda e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale
degli  idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero
delle  attivita'  produttive  e,  per  un  periodo  di tre mesi dalla
pubblicazione,  sono  accettate  domande in concorrenza relativamente
allo stesso giacimento.
  3.  Il  Ministero, dopo aver acquisito sulle domande concorrenti il
parere  dell'UNMIG competente e del comitato tecnico, integrato da un
rappresentante della regione interessata, seleziona la domanda idonea
in  base  ai  criteri  di  cui  all'art.  2,  comma  10,  del decreto
ministeriale  27 marzo  2001,  ed  invita  il  soggetto  proponente a
presentare  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
apposita  istanza  di  verifica  ai sensi dell'art. 4 della direttiva
85/337/CEE,  come  modificato  dalla  direttiva  97/11/CE, al fine di
determinare   la   necessita'  di  applicazione  della  procedura  di
valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6
della legge n. 349/1986.
  4.  Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della
direttiva  85/337/CEE,  come  modificato dalla direttiva 97/11/CE, da
parte  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si
concluda  con  una  decisione  di  obbligo  di  assoggettamento  alla
procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il  proponente
provvede  con  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 6 della legge n.
349/86.
  5. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, il
Ministero  nomina il responsabile unico del procedimento che segue la
procedura  di  cui  al capo IV semplificazione amministrativa - della
legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni.  L'istruttoria  si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di
nomina del responsabile unico del procedimento.
  6. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attivita' richiesta
in  concessione,  formulati  in  sede  di pronuncia di compatibilita'
ambientale  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  formulati dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura,
e' fatta menzione nel provvedimento di cui al comma 1.
  7.   Il  decreto  di  conferimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del
Ministero  delle  attivita'  produttive,  riportando  per estratto il
programma  dei  lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione
e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.
Con  lo  stesso  decreto e' approvato l'elenco d'eventuali pertinenze
derivanti  da  concessioni di coltivazione cessate da attribuire alla
concessione  di  stoccaggio  in  conformita'  al progetto presentato,
nonche',  ove non sia stato gia' presentato unitamente all'istanza di
concessione,  i  tempi  di  presentazione  al  Ministero ed all'UNMIG
competente  del  progetto definitivo di stoccaggio, redatto a seguito
dei risultati del programma di accertamento.
  8.  Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il
caso,   e'  subordinata  all'effettivo  pagamento  del  corrispettivo
concordato  tra  i  soggetti  interessati in base ai criteri e con le
modalita'  stabilite  con  il  decreto  ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.