Art. 4.
Procedura di conferimento
1. La concessione di stoccaggio e' conferita con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le concessioni su
terraferma, d'intesa con la regione interessata.
2. La domanda e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero
delle attivita' produttive e, per un periodo di tre mesi dalla
pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente
allo stesso giacimento.
3. Il Ministero, dopo aver acquisito sulle domande concorrenti il
parere dell'UNMIG competente e del comitato tecnico, integrato da un
rappresentante della regione interessata, seleziona la domanda idonea
in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 10, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001, ed invita il soggetto proponente a
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
apposita istanza di verifica ai sensi dell'art. 4 della direttiva
85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine di
determinare la necessita' di applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6
della legge n. 349/1986.
4. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si
concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla
procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente
provvede con gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n.
349/86.
5. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, il
Ministero nomina il responsabile unico del procedimento che segue la
procedura di cui al capo IV semplificazione amministrativa - della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di
nomina del responsabile unico del procedimento.
6. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attivita' richiesta
in concessione, formulati in sede di pronuncia di compatibilita'
ambientale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e formulati dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura,
e' fatta menzione nel provvedimento di cui al comma 1.
7. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del
Ministero delle attivita' produttive, riportando per estratto il
programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione
e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.
Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco d'eventuali pertinenze
derivanti da concessioni di coltivazione cessate da attribuire alla
concessione di stoccaggio in conformita' al progetto presentato,
nonche', ove non sia stato gia' presentato unitamente all'istanza di
concessione, i tempi di presentazione al Ministero ed all'UNMIG
competente del progetto definitivo di stoccaggio, redatto a seguito
dei risultati del programma di accertamento.
8. Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il
caso, e' subordinata all'effettivo pagamento del corrispettivo
concordato tra i soggetti interessati in base ai criteri e con le
modalita' stabilite con il decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.