Art. 5.

           Delimitazione e denominazione della concessione

  1.  Il  volume della concessione e' delimitato in modo da includere
per  intero  lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo
degli  spessori atti a garantirne la tenuta. L'area della concessione
e' delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie di
detto volume e tale da includere i pozzi operativi e di monitoraggio.
  2.  L'area  della  concessione  deve essere continua, delimitata da
archi di meridiano e di parallelo, eventualmente coincidenti o con la
frontiera  dello  Stato,  o  con la linea che segna il limite esterno
della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge
n. 613/67.
  3.   La   concessione  di  stoccaggio  e'  contraddistinta  da  una
denominazione  convenzionale,  corrispondente ad un toponimo compreso
nell'area  della  concessione  stessa  ovvero,  qualora l'area stessa
ricada  interamente  in  mare, da una sigla costituita da una lettera
maiuscola  della zona del sottofondo marina nella quale e' ubicata, a
termine dell'art. 5 della legge n. 613/67 e successive modificazioni,
seguita  dalla lettera S (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico
nel rilascio delle concessioni di stoccaggio per la rispettiva zona e
dalla  sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate
dallo  stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere
utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.