Art. 5.
Delimitazione e denominazione della concessione
1. Il volume della concessione e' delimitato in modo da includere
per intero lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo
degli spessori atti a garantirne la tenuta. L'area della concessione
e' delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie di
detto volume e tale da includere i pozzi operativi e di monitoraggio.
2. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da
archi di meridiano e di parallelo, eventualmente coincidenti o con la
frontiera dello Stato, o con la linea che segna il limite esterno
della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge
n. 613/67.
3. La concessione di stoccaggio e' contraddistinta da una
denominazione convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso
nell'area della concessione stessa ovvero, qualora l'area stessa
ricada interamente in mare, da una sigla costituita da una lettera
maiuscola della zona del sottofondo marina nella quale e' ubicata, a
termine dell'art. 5 della legge n. 613/67 e successive modificazioni,
seguita dalla lettera S (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico
nel rilascio delle concessioni di stoccaggio per la rispettiva zona e
dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate
dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere
utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.