Art. 6.
Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarita'
1. Il decreto e' consegnato all'assegnatario dall'ufficio
finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento
anticipato del canone annuo stabilito dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 625/96 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai
sensi delle leggi vigenti.
2. Nel caso di contitolarita' della concessione di stoccaggio, i
contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della
pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio
dell'attivita' ricadente nell'ambito della concessione. Essi debbono
nominare, in conformita' all'art. 3, comma 8, della legge n. 170/74,
un rappresentante unico per tutti i rapporti con l'amministrazione e
con i terzi.
3. Il rappresentante unico e' il soggetto responsabile
dell'assolvimento degli obblighi previsti per il concessionario dal
disciplinare, come integrato dal decreto di conferimento della
concessione.
4. Nei casi di contitolarita' le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, relative alla capacita' tecnica ed organizzativa si
applicano nei confronti del rappresentante unico della concessione di
stoccaggio.
5. Il trasferimento a terzi della concessione e' soggetto
all'autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, previa
valutazione dell'adeguatezza della capacita' tecnica, economica e
organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.
6. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e'
autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con
provvedimento del Ministero delle attivita' produttive.
7. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 e'
presentata al Ministero ed all'UNMIG competente e s'intende accolta
ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento della stessa da parte del Ministero, fatta
salva la possibilita' di sospendere tale termine nel caso risulti
necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica
degli elementi forniti.
8. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla
data di registrazione dell'atto di cessione.
9. Il decreto di trasferimento e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del
Ministero delle attivita' produttive.