Art. 6.

        Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarita'

  1.   Il   decreto   e'   consegnato  all'assegnatario  dall'ufficio
finanziario   indicato   nel   decreto   medesimo,  previo  pagamento
anticipato  del  canone  annuo  stabilito  dall'art.  18  del decreto
legislativo  n.  625/96  e  di ogni altro tributo o diritto dovuto ai
sensi delle leggi vigenti.
  2.  Nel  caso  di contitolarita' della concessione di stoccaggio, i
contitolari   sono  solidalmente  responsabili  nei  confronti  della
pubblica  amministrazione  per  gli  obblighi attinenti all'esercizio
dell'attivita'  ricadente nell'ambito della concessione. Essi debbono
nominare,  in conformita' all'art. 3, comma 8, della legge n. 170/74,
un  rappresentante unico per tutti i rapporti con l'amministrazione e
con i terzi.
  3.   Il   rappresentante   unico   e'   il   soggetto  responsabile
dell'assolvimento  degli  obblighi previsti per il concessionario dal
disciplinare,  come  integrato  dal  decreto  di  conferimento  della
concessione.
  4.  Nei  casi  di contitolarita' le disposizioni di cui all'art. 3,
comma   4,  relative  alla  capacita'  tecnica  ed  organizzativa  si
applicano nei confronti del rappresentante unico della concessione di
stoccaggio.
  5.   Il   trasferimento  a  terzi  della  concessione  e'  soggetto
all'autorizzazione  del  Ministero delle attivita' produttive, previa
valutazione  dell'adeguatezza  della  capacita'  tecnica, economica e
organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.
  6.  Il  trasferimento  delle  quote  di  uno  o piu' contitolari e'
autorizzato,  sentiti  gli  altri  contitolari della concessione, con
provvedimento del Ministero delle attivita' produttive.
  7. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 e'
presentata  al  Ministero ed all'UNMIG competente e s'intende accolta
ove  il  diniego  non  sia stato espresso entro il termine di novanta
giorni  dal  ricevimento  della  stessa da parte del Ministero, fatta
salva  la  possibilita'  di  sospendere tale termine nel caso risulti
necessario  acquisire  ulteriori  elementi  o effettuare una verifica
degli elementi forniti.
  8. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla
data di registrazione dell'atto di cessione.
  9.  Il  decreto  di  trasferimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del
Ministero delle attivita' produttive.