Art. 10.
                  Registratori dei dati di viaggio

  1.  Le  navi  nazionali  e straniere, individuate nell'allegato II,
parte  II,  che  fanno  scalo  in un porto nazionale, sono dotate del
registratore  dei  dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro
le  date  rispettivamente  stabilite dal citato Allegato. Con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti sono determinati
gli    obblighi   derivanti   dall'installazione   obbligatoria   dei
registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i
comandanti  delle  navi,  in conformita' alle disposizioni emanate in
sede internazionale.
  2.  Sono  esentate  dall'obbligo  di installare il registratore dei
dati  di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a
viaggi  nazionali  in  tratti  di  mare  delle  classi B, C e D, come
definite  all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45.
  3.  I  dati  rilevati  con un sistema VDR sono messi a disposizione
della  richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di
un'indagine  effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque
sottoposte  alla  giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede
nel  corso  dell'indagine  ad  utilizzare  e a debitamente analizzare
detti  dati  nonche'  a  pubblicare i risultati dell'indagine al piu'
presto possibile dopo la sua conclusione.
 
          Nota all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45, recante: «Attuazione
          della  direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
          norme  di  sicurezza  per  le  navi da passeggeri adibite a
          viaggi nazionali».
              «Art.  3  (Classi  di navi da passeggeri e categorie di
          unita'  veloci  da  passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri
          sono  suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
          di mare in cui operano:
                "classe  A":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali  diversi  dai  viaggi effettuati dalle navi delle
          classi B, C e D;
                "classe  B":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali  nel  corso  dei  quali  navigano  a una distanza
          massima di 20 miglia dalla linea di costa;
                "classe  C":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza
          massima  di  15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia
          dalla linea di costa;
                "classe  D":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza
          massima  di  6  miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia
          dalla linea di costa.».