Art. 11.
                        Indagini sui sinistri

  1.  Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo
2 febbraio  2001,  n.  28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti
marittimi  in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente
decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in
materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi.
  2.  L'amministrazione  collabora alle indagini sui sinistri e sugli
incidenti  marittimi  condotte all'estero, allorche' e' coinvolta una
nave italiana.
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  capo  II del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
          n.  28 (Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi), reca: «Sinistri marittimi».