Art. 4.
      Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani

  1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un
porto  nazionale  comunica  alla  competente  autorita'  marittima le
informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
    a) con  almeno  24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se
la durata del viaggio e' pari o superiore a 24 ore;
    b) non  oltre  il  momento  in  cui  la  nave  esce  dal porto di
provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore;
    c) se  lo  scalo  di  destinazione  non e' noto o se lo stesso e'
aggiornato  nel  corso  del  viaggio, nel momento in cui e' acquisita
1'informazione di cambio della destinazione.
  2.  Le  navi  dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto
extracomunitario  che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono
soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.