Art. 4. Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani 1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1: a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24 ore; b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore; c) se lo scalo di destinazione non e' noto o se lo stesso e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui e' acquisita 1'informazione di cambio della destinazione. 2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.