Art. 5.
Monitoraggio  delle  navi  che  entrano nelle aree coperte da sistemi
                 obbligatori di rapportazione navale

  1.  L'amministrazione  provvede,  avvalendosi  se  del  caso  della
propria organizzazione periferica e secondo le modalita' indicate nei
successivi  articoli,  alla  gestione  operativa  di  un  sistema  di
monitoraggio  e  per la rapportazione navale obbligatoria organizzato
conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base
alla  Convenzione  SOLAS,  capitolo  V,  Regola  11, prevedendo che i
comandi   delle   navi   forniscano  le  informazioni  necessarie  in
osservanza  di  detto sistema, comprese le informazioni supplementari
contemplate   nella   risoluzione   IMO   A.851  (20).  L'obbligo  di
informazione  deve riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate
nell'allegato I, parte 4.
  2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione
navale  o di una proposta di modifica del sistema di rapportazione di
cui  al  comma  1,  da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione,
obbliga  comunque  l'Amministrazione  ad  indicare  nella proposta le
informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4.
  3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie,  umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.