Art. 5. Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale 1. L'amministrazione provvede, avvalendosi se del caso della propria organizzazione periferica e secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, alla gestione operativa di un sistema di monitoraggio e per la rapportazione navale obbligatoria organizzato conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base alla Convenzione SOLAS, capitolo V, Regola 11, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, comprese le informazioni supplementari contemplate nella risoluzione IMO A.851 (20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate nell'allegato I, parte 4. 2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o di una proposta di modifica del sistema di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, obbliga comunque l'Amministrazione ad indicare nella proposta le informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.