Art. 6. Impiego dei sistemi di identificazione automatica 1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO. 2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione. 3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, e' soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.