Art. 6.
          Impiego dei sistemi di identificazione automatica

  1.  Le  navi  nazionali e le navi di bandiera straniera individuate
nell'allegato  II,  punto  1,  che fanno scalo in un porto nazionale,
sono  dotate  di  un  sistema  di  identificazione  automatica  (AIS)
rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
  2.  Le  navi  dotate di un sistema di identificazione automatica lo
mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole
o  norme  internazionali  prevedono  la protezione delle informazioni
sulla navigazione.
  3.   L'utilizzo   del   sistema   di   identificazione  automatica,
all'interno  delle  acque  portuali,  e' soggetto alla disciplina del
Comandante  del  porto,  in  ragione  delle  preminenti  esigenze  di
sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.