Art. 7. Impiego dei sistemi di rotte navali 1. L'autorita' marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, impiegano detti sistemi in conformita' alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO. 2. L'autorita' marittima, nel caso in cui e' instaurato un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniforma, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffonde tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.