Art. 7.
                 Impiego dei sistemi di rotte navali

  1.  L'autorita'  marittima  provvede  al  monitoraggio del traffico
navale  e  adotta  tutte  le  misure  necessarie  e  appropriate  per
assicurare  che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un
sistema   di  rapportazione  navale,  o  in  quelle  individuate  per
garantire  una  maggiore  tutela  ambientale  delle  coste nazionali,
adottato  dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola
10,  impiegano  detti  sistemi  in  conformita' alle linee guida e ai
criteri emanati dall'IMO.
  2.  L'autorita' marittima, nel caso in cui e' instaurato un sistema
di  rotte  navali  non  adottato  dall'IMO,  si  uniforma, per quanto
possibile,  alle  linee  guida  e  ai  criteri  elaborati  dall'IMO e
diffonde  tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei
predetti sistemi di rotte navali.
  3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie,  umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.