Art. 8. Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi 1. L'autorita' marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che: a) le navi che entrano in una zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole; b) le navi nazionali che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali ove esiste un VTS, gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole; c) le navi battenti bandiera di un Paese terzo e non dirette verso un porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali, ove esiste un VTS, si attengano, per quanto possibile, alle relative regole. Ogni eventuale palese e grave violazione e' comunicata all'autorita' dello Stato di bandiera.