Art. 8.
Monitoraggio  dell'adesione  ai  servizi  di  assistenza  al traffico
                    marittimo da parte delle navi

  1.  L'autorita'  marittima  provvede  al  monitoraggio del traffico
navale  e  adotta  tutte  le  misure  necessarie  e  appropriate  per
assicurare che:
    a) le  navi  che  entrano  in  una  zona di mare territoriale ove
esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole;
    b) le  navi  nazionali  che entrano in una zona al di fuori delle
acque  territoriali  ove  esiste  un  VTS,  gestito da un altro Stato
membro, ne rispettino le regole;
    c) le  navi  battenti  bandiera  di  un Paese terzo e non dirette
verso  un  porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle
acque  territoriali,  ove  esiste  un  VTS,  si attengano, per quanto
possibile,  alle  relative  regole.  Ogni  eventuale  palese  e grave
violazione e' comunicata all'autorita' dello Stato di bandiera.