Art. 9.
Infrastrutture  per  i  sistemi di rapportazione navale, i sistemi di
    rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo

  1.  L'autorita'  marittima  gestisce  esclusivamente,  per  fini di
sicurezza  della navigazione, gli impianti e le installazioni a terra
idonei  a  ricevere  ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la
necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti.
  2.  Ogni  utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui
al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte
dell'autorita'  marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle  comunicazioni  per tale tipo di utilizzazione sono subordinate
al  preventivo  parere  dell'amministrazione,  che  si  esprime entro
trenta  giorni  dalla  richiesta  esclusivamente  in  relazione  agli
aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione.
  3.  L'amministrazione  gestisce gli impianti e le installazioni per
il   monitoraggio   del  traffico  navale,  nonche'  le  informazioni
pervenute  in  sinergia  con  le  autorita'  marittime  e  provvede a
renderle  disponibili  nell'ambito  dell'Unione  europea  e  piu'  in
generale  in  ambito  internazionale  attraverso  sistemi informativi
prestabiliti. Le predette informazioni sono altresi' rese disponibili
agli  organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica,
alla  difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano
attinenza con tali materie.
  4.  Il  personale  impiegato  nella  gestione  degli  impianti e le
installazioni del VTS e di rapportazione navale e' qualificato presso
il Centro di Formazione VTS dell'amministrazione.
  5.  La  realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra
di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi
informativi  necessari  per  convogliare le informazioni e scambiarle
tra  i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi
entro l'anno 2008.