Art. 9. Infrastrutture per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo 1. L'autorita' marittima gestisce esclusivamente, per fini di sicurezza della navigazione, gli impianti e le installazioni a terra idonei a ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti. 2. Ogni utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorita' marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni per tale tipo di utilizzazione sono subordinate al preventivo parere dell'amministrazione, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta esclusivamente in relazione agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione. 3. L'amministrazione gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del traffico navale, nonche' le informazioni pervenute in sinergia con le autorita' marittime e provvede a renderle disponibili nell'ambito dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresi' rese disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano attinenza con tali materie. 4. Il personale impiegato nella gestione degli impianti e le installazioni del VTS e di rapportazione navale e' qualificato presso il Centro di Formazione VTS dell'amministrazione. 5. La realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi necessari per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi entro l'anno 2008.