Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni di cui all'allegato L.
Nota all'art. 12:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
26 agosto 1993, n. 412, si vedano le note alle premesse.