Art. 12.
     Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di cui
all'articolo 4,  comma 1,  il  contenimento  dei  consumi  di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento  invernale,  le  ispezioni  periodiche,  e  i requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati  dagli  articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della
Repubblica  del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni di cui all'allegato L.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Per  il  decreto del Presidente della Repubblica del
          26 agosto 1993, n. 412, si vedano le note alle premesse.