Art. 10.
Conservazione dei log dei messaggi
1. Al fine della conservazione dei log dei messaggi, di cui alle
deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione
dei documenti su supporto ottico, ogni gestore provvede a:
a) definire un intervallo temporale unitario non superiore alle
ventiquattro ore;
b) eseguire senza soluzioni di continuita' il salvataggio dei log
dei messaggi generati in ciascun intervallo temporale come sopra
definito.
2. Ai file generati da ciascuna operazione di salvataggio deve
essere associata la relativa marca temporale.