Art. 10.
                 Conservazione dei log dei messaggi
  1.  Al  fine  della conservazione dei log dei messaggi, di cui alle
deliberazioni  del  CNIPA  in materia di riproduzione e conservazione
dei documenti su supporto ottico, ogni gestore provvede a:
    a) definire  un  intervallo temporale unitario non superiore alle
ventiquattro ore;
    b) eseguire senza soluzioni di continuita' il salvataggio dei log
dei  messaggi  generati  in  ciascun  intervallo temporale come sopra
definito.
  2.  Ai  file  generati  da  ciascuna operazione di salvataggio deve
essere associata la relativa marca temporale.