Art. 11. Conservazione dei messaggi contenenti virus e relativa informativa al mittente 1. Il gestore e' tenuto a trattare il messaggio contenente virus secondo le regole tecniche indicate nell'allegato. 2. Il gestore e' tenuto ad informare il mittente che il messaggio inviato contiene virus. 3. Il gestore e' tenuto a conservare il messaggio contenente virus per un periodo non inferiore ai trenta mesi secondo le modalita' indicate nelle deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico.