Art. 11.
             Conservazione dei messaggi contenenti virus
                 e relativa informativa al mittente
  1.  Il  gestore  e' tenuto a trattare il messaggio contenente virus
secondo le regole tecniche indicate nell'allegato.
  2.  Il  gestore e' tenuto ad informare il mittente che il messaggio
inviato contiene virus.
  3.  Il gestore e' tenuto a conservare il messaggio contenente virus
per  un  periodo  non  inferiore  ai trenta mesi secondo le modalita'
indicate  nelle  deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e
conservazione dei documenti su supporto ottico.