Art. 12.
Livelli di servizio
1. Il gestore di posta elettronica certificata puo' fissare il
numero massimo di destinatari e la dimensione massima del singolo
messaggio, sia per i messaggi che provengono da un suo titolare, sia
per i messaggi che provengono da titolari di caselle di altri gestori
di posta elettronica certificata.
2. In ogni caso il gestore di posta elettronica certificata deve
garantire la possibilita' dell'invio di un messaggio:
a) almeno fino a cinquanta destinatari;
b) per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la
dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes.
3. La disponibilita' nel tempo del servizio di posta elettronica
certificata deve essere maggiore o uguale al 99,8% del periodo
temporale di riferimento.
4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della
disponibilita' del servizio di posta elettronica certificata, e' pari
ad un quadrimestre.
5. La durata massima di ogni evento di indisponibilita' del
servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o
uguale, al 50% del totale previsto per l'intervallo di tempo di
riferimento.
6. Nell'ambito dell'intervallo di disponibilita' di cui al comnia
3, la ricevuta di accettazione deve essere fornita al mittente entro
un termine, da concordarsi tra gestore e titolare, da calcolare a
partire dall'inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi
alla trasmissione.
7. Al fine di assicurare in ogni caso il completamento della
trasmissione ed il rilascio delle ricevute, il gestore di posta
elettronica certificata descrive nel manuale operativo, di cui
all'art. 23, le soluzioni tecniche ed organizzative che realizzano i
servizi di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e
consentano il rispetto dei vincoli definiti nei commi 4 e 5 del
presente articolo.