Art. 12.
                         Livelli di servizio
  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica certificata puo' fissare il
numero  massimo  di  destinatari  e la dimensione massima del singolo
messaggio,  sia per i messaggi che provengono da un suo titolare, sia
per i messaggi che provengono da titolari di caselle di altri gestori
di posta elettronica certificata.
  2.  In  ogni  caso il gestore di posta elettronica certificata deve
garantire la possibilita' dell'invio di un messaggio:
    a) almeno fino a cinquanta destinatari;
    b) per  il  quale  il  prodotto del numero dei destinatari per la
dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes.
  3.  La  disponibilita'  nel tempo del servizio di posta elettronica
certificata  deve  essere  maggiore  o  uguale  al  99,8% del periodo
temporale di riferimento.
  4.  Il  periodo  temporale  di  riferimento,  per  il calcolo della
disponibilita' del servizio di posta elettronica certificata, e' pari
ad un quadrimestre.
  5.  La  durata  massima  di  ogni  evento  di  indisponibilita' del
servizio  di  posta  elettronica  certificata  deve  essere minore, o
uguale,  al  50%  del  totale  previsto  per l'intervallo di tempo di
riferimento.
  6.  Nell'ambito  dell'intervallo di disponibilita' di cui al comnia
3,  la ricevuta di accettazione deve essere fornita al mittente entro
un  termine,  da  concordarsi  tra gestore e titolare, da calcolare a
partire dall'inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi
alla trasmissione.
  7.  Al  fine  di  assicurare  in  ogni  caso il completamento della
trasmissione  ed  il  rilascio  delle  ricevute,  il gestore di posta
elettronica  certificata  descrive  nel  manuale  operativo,  di  cui
all'art.  23, le soluzioni tecniche ed organizzative che realizzano i
servizi di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma
4,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 68 del 2005, e
consentano  il  rispetto  dei  vincoli  definiti  nei commi 4 e 5 del
presente articolo.