Art. 13.
Avvisi di mancata consegna
1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore
del destinatario, nelle dodici ore successive all'inoltro del
messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del
messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del
destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna
del messaggio.
2. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non
abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio
inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla
mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all'invio,
cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68
del 2005.