Art. 13.
                     Avvisi di mancata consegna
  1.  Qualora  il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore
del   destinatario,  nelle  dodici  ore  successive  all'inoltro  del
messaggio,  la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del
messaggio   inviato,   comunica   al  mittente  che  il  gestore  del
destinatario  potrebbe  non essere in grado di realizzare la consegna
del messaggio.
  2. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non
abbia  ricevuto  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna  del  messaggio
inviato,  inoltra  al  mittente  un  ulteriore  avviso  relativo alla
mancata  consegna del messaggio entro le 24 ore successive all'invio,
cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68
del 2005.