Art. 15.
Limiti di utilizzo
1. La pubblica amministrazione che intende iscriversi all'elenco
dei gestori di posta elettronica certificata, di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e' tenuta a
presentare al CNIPA una relazione tecnica che illustri le misure
adottate affinche' l'utilizzo di caselle di posta elettronica
rilasciate a privati dall'amministrazione medesima:
a) costituisca invio valido ai sensi dell'art. 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
b) avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo art. 16,
comma 2.