Art. 15. Limiti di utilizzo 1. La pubblica amministrazione che intende iscriversi all'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e' tenuta a presentare al CNIPA una relazione tecnica che illustri le misure adottate affinche' l'utilizzo di caselle di posta elettronica rilasciate a privati dall'amministrazione medesima: a) costituisca invio valido ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; b) avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo art. 16, comma 2.