Art. 17.
Equivalenza dei requisiti dei gestori stranieri
1. Il gestore di posta elettronica certificata stabilito in altri
Stati membri dell'Unione europea che si trovi nelle condizioni di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del
2005 ed intenda esercitare il servizio di posta elettronica
certificata in Italia, comunica in via preventiva al CNIPA tale
intenzione ed ogni notizia utile al fine della verifica di cui al
citato art. 15. La comunicazione costituisce domanda di iscrizione
nell'elenco di gestori di posta elettronica certificata; sono
applicabili le disposizioni procedimentali di cui all'art. l4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.