Art. 17.
           Equivalenza dei requisiti dei gestori stranieri
  1.  Il  gestore di posta elettronica certificata stabilito in altri
Stati membri dell'Unione europea che si trovi nelle condizioni di cui
all'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 68 del
2005   ed   intenda  esercitare  il  servizio  di  posta  elettronica
certificata  in  Italia,  comunica  in  via  preventiva al CNIPA tale
intenzione  ed  ogni  notizia  utile al fine della verifica di cui al
citato  art.  15.  La comunicazione costituisce domanda di iscrizione
nell'elenco   di  gestori  di  posta  elettronica  certificata;  sono
applicabili  le  disposizioni  procedimentali  di cui all'art. l4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.