Art. 7. Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata 1. I messaggi di cui all'art. 6, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta elettronica certificata, in conformita' a quanto previsto dall'allegato. 2. I certificati di firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore. 3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessita' di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, puo' richiederli al CNIPA documentando tale necessita'. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma.