Art. 7.
   Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata
  1.  I  messaggi  di  cui  all'art. 6, generati dai sistemi di posta
elettronica  certificata,  sono  sottoscritti dai gestori mediante la
firma  del gestore di posta elettronica certificata, in conformita' a
quanto previsto dall'allegato.
  2.  I  certificati  di  firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal
CNIPA  al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei
gestori  di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo
di dieci firme per ciascun gestore.
  3.  Qualora  un gestore abbia ravvisato la necessita' di utilizzare
un numero di certificati di firma superiore a dieci, puo' richiederli
al  CNIPA  documentando tale necessita'. Il CNIPA, previa valutazione
della  richiesta,  stabilisce  se fornire o meno al gestore ulteriori
certificati di firma.