Art. 9.
Riferimento temporale
1. A ciascuna trasmissione e' apposto un unico riferimento
temporale, secondo le modalita' indicate nell'allegato.
2. Il riferimento temporale puo' essere generato con qualsiasi
sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un
minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale coordinato
(UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge
11 agosto 1991, n. 273.