Art. 10. Rimborsi 1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando: a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate; b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE; c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma; d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono due o piu' cavalli ritirati e/o non partiti; e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), h), ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento; f) il numero dei cavalli regolarmente partiti e' inferiore a sette. 2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita delle scommesse, puo' chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa. 3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso. 4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.