Art. 10.
                              Rimborsi
  1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
    a) per  motivi  tecnici,  non  siano consentiti la totalizzazione
ovvero il riscontro delle giocate accettate;
    b) in  caso  di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate,
limitatamente  alle  giocate  accettate  oltre  l'orario di effettiva
partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;
    c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno
successivo a quello in programma;
    d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa
che contengono due o piu' cavalli ritirati e/o non partiti;
    e) intervengono  modificazioni su quanto specificato alle lettere
d),  e),  f),  h),  ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui
all'art.  16,  non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle
corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
    f)  il  numero  dei  cavalli  regolarmente partiti e' inferiore a
sette.
  2.  Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito
comunicato  affisso  nei  luoghi  di  vendita  delle  scommesse, puo'
chiedere   il   rimborso   entro  90  giorni  solari  dalla  data  di
comunicazione dell'esito della scommessa.
  3.  L'importo  rimborsato,  la data e l'orario di effettuazione del
rimborso   risultano   da   annotazione  apposta  sulla  ricevuta  di
partecipazione,  oppure  su  specifica  ricevuta  emessa all'atto del
rimborso.
  4.  I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza
dell'UNIRE.