Art. 11.
               Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
  1.  AAMS,  oltre  a  darne  diffusione  attraverso  il proprio sito
internet,  trasmette  ai concessionari le comunicazioni relative agli
eventi  oggetto  di  scommessa;  i  concessionan  ritrasmettono  tali
comunicazioni  ai  luoghi  di  vendita  delle  scommesse, per la loro
affissione pubblica.