Art. 13. Termini di decadenza 1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'art. 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse. 2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.