Art. 13.
                        Termini di decadenza
  1.  I  partecipanti  decadono  dal  diritto  alla riscossione delle
vincite  e  dal  diritto  a  richiedere i rimborsi presso i luoghi di
vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione  non  e'  effettuata,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art.   17,  nel  termine  di  90  giorni  solari  dalla  data  di
comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
  2.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi
all'autorita' giudiziaria competente.