Art. 14. Soluzione delle controversie 1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. 2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate. 3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.