Art. 14.
                    Soluzione delle controversie
  1.  La  soluzione  delle  controversie,  escluse  quelle  di natura
fiscale,  insorte  in  sede  di  interpretazione  e di esecuzione del
presente  regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e'
demandata  all'organo  di  cui  all'art.  2, comma 4, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
  2.  Il  reclamo  scritto  e'  inoltrato,  per  il  tramite di AAMS,
all'organo  di  cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
  3.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi
all'autorita' giudiziaria competente.