Art. 17.
        Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate
  1.  L'originale  della  ricevuta  di  accettazione  delle  giocate,
integra  in  ogni  sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi,
solo  a  seguito  di  apposita  verifica. Il concessionario ovvero il
gestore  del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con
il  concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non
contraffazione   materiale   della   ricevuta   di  accettazione;  il
totalizzatore  nazionale  verifica  i  dati  identificativi contenuti
nella ricevuta.