Art. 17. Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate 1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.