Art. 18. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi 1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 19, 20 e 21. 2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.