Art. 18.
         Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
  1.  I  concessionari  pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di
propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 19, 20 e
21.
  2.  Il  concessionario  custodisce, anche mediante archiviazione su
supporti  informatici  che  consentono  la  rilettura  ed impediscono
l'alterazione  del  contenuto,  le  ricevute delle giocate vincenti e
pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.