Art. 19. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro 1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.