Art. 19.
         Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
                   di importo fino a 3.000,00 euro
  1.  Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono
pagati  in  contanti,  a  partire dalla comunicazione ufficiale degli
esiti  e  previa  verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui
all'art.  17,  presso  qualsiasi  punto  di  vendita  della scommessa
collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del
punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.