Art. 2. Soggetti abilitati alla raccolta 1. L'accettazione della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente. 2. Sono altresi' abilitati alla raccolta della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1. 3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.