Art. 2.
                  Soggetti abilitati alla raccolta
  1.  L'accettazione della scommessa sulla formula di cui all'art. 1,
comma  1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta
dei  concorsi  pronostici su base sportiva collegati ai concessionari
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi
concessionari,  ai  concessionari  per l'accettazione delle scommesse
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n.  169,  nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse
previste  dal  decreto  del  Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e
ai  sensi  dell'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori
concessioni  a  soggetti  diversi  da  quelli  menzionati nel periodo
precedente.
  2.  Sono  altresi'  abilitati  alla  raccolta della scommessa sulla
formula di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti di vendita e
previo  collegamento  con  uno  dei  concessionari  di cui al decreto
19 giugno  2003,  n.  179, i punti di vendita abilitati, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa
TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
  3.  AAMS,  per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il
totalizzatore  nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo
reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.