Art. 20.
         Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
    di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
  1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore
a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro
90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I
portatori  di  ricevute  di  partecipazione  di  vincite  di  importo
superiore  a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono
recarsi  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la verifica
della  ricevuta  di  partecipazione,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art.  17.  Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita
del  vincitore,  attraverso accredito sul conto corrente bancario del
vincitore  stesso,  oppure  mediante emissione di assegno circolare o
assegno bancario.
  2.  I  rimborsi,  di  importo  superiore  a  3.000,00  euro  fino a
100.000,00  euro,  sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data
di  comunicazione  ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento
delle  vincite  per  la  verifica  della  ricevuta di partecipazione,
secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in
base  alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito
sul  conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante
emissione di assegno circolare o assegno bancario.
  3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto
entro  il  termme  di  quattordici giorni dalla data di presentazione
della  ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi
diritto   entro  il  termine  di  quattordici giorni  dalla  data  di
presentazione della ricevuta.