Art. 21. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000.00 euro 1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario. 2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario. 3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.