Art. 21.
         Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
               di importo superiore a 100.000.00 euro
  1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore
a  100.000,00  euro  e'  effettuato entro novanta giorni solari dalla
data  di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute
di  partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro,
possono  recarsi  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la
verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di
cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta
esplicita  del  vincitore,  attraverso  accredito  sul conto corrente
bancario  del  vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare o assegno bancario.
  2.  I  rimborsi,  di  importo  superiore  a  100.000,00  euro, sono
effettuati,  entro  novanta giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale  degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per
la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di
cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta
esplicita  del  partecipante, attraverso accredito sul conto corrente
bancario  del  partecipante  stesso,  oppure  mediante  emissione  di
assegno circolare o assegno bancario.
  3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto
entro  il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della
ricevuta.  I  rimborsi  di  cui  al  comma  2 sono pagati agli aventi
diritto  entro  il  termine  di  quattordici  giorni  dalla  data  di
presentazione della ricevuta.