Art. 4.
                     Modalita' di partecipazione
  1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si
effettua  contrassegnando  i  numeri identificativi dei cavalli sulla
schedina  di  gioco  ovvero  con  la  loro  digitazione  diretta  sui
terminali  di  gioco,  da  parte  degli  addetti  ai  terminali  e su
dettatura effettuata dal partecipante.
  2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da
utilizzare  per  il  fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono
disciplinati con decreto di AAMS.
  3.   E'   prevista  la  partecipazione  alla  scommessa  attraverso
modalita' telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con
apposito provvedimento.