Art. 4. Modalita' di partecipazione 1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. 2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS. 3. E' prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalita' telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.