Art. 5.
                            A n n u l l o
  1.  E' consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi
dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso
terminale   sono   state   accettate   altre   giocate,   sempre  che
l'accettazione  delle  giocate  al totalizzatore nazionale sia ancora
aperta.
  2.  In  caso  di  ritiro  di  uno  o  piu'  cavalli pronosticati e'
consentita,   ad   accettazione  delle  giocate  ancora  ammessa,  la
sostituzione  della  giocata,  con annullo della giocata contenente i
numeri  dei  cavalli  ritirati  ed  emissione di una nuova giocata di
importo pari o superiore alla precedente.
  3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.