Art. 5. A n n u l l o 1. E' consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che l'accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta. 2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente. 3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.