Art. 6. Ricevuta di partecipazione 1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale. 2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la giocata, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5. 3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, e' emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale. 4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce; d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima; e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa; f) pronostici contenuti nella giocata; g) numero di unita' di scommesse accettate; h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; i) importo complessivo della giocata; l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale; m) numero di ripetizioni della giocata.