Art. 6.
                     Ricevuta di partecipazione
  1.  L'accettazione  della  scommessa  di cui al presente decreto e'
certificata  esclusivamente  dalla  ricevuta  emessa dal terminale di
gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
  2.  La  verifica  della  corrispondenza  tra i dati riportati sulla
ricevuta  e  quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli
addetti  ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la giocata,
il  quale  e'  tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In
caso  di  difformita',  il  partecipante puo' chiedere l'annullamento
della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
  3.  La  ricevuta  di  partecipazione  della  scommessa  oggetto del
presente  decreto,  e'  emessa  dal  terminale  di  gioco dopo che la
giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
  4.  La  ricevuta  di  partecipazione  contiene  almeno  i  seguenti
elementi:
    a) denominazione del concessionario;
    b) codice  identificativo  del  punto  di  vendita attribuito dal
totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
    c) identificativo   o   logo  grafico  della  formula  a  cui  si
riferisce;
    d) numero  della  giocata,  giorno, mese ed anno di effettuazione
della medesima;
    e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
    f) pronostici contenuti nella giocata;
    g) numero di unita' di scommesse accettate;
    h) identificativo    univoco    assegnato    alla   giocata   dal
totalizzatore nazionale;
    i) importo complessivo della giocata;
    l) orario  (ore,  minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno)
della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
    m) numero di ripetizioni della giocata.