Art. 7. Giocate sistemistiche ed a caratura 1. Sono ammesse giocate sistemistiche per la formula di scommessa oggetto del presente decreto; sono altresi' ammesse giocate a caratura. 2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta. 3. I tipi di giocate sistemistiche la formula di scommessa disciplinata dal presente decreto, sono indicati all'art. 23. 4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 20 unita' di scommessa. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non puo' essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa. 5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vmcita di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra decimale. 6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modaliti stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco. 7. E', altresi', ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS. 8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce; d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima; e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa; f) pronostici contenuti nella giocata; g) numero delle unita' di scommessa accettate; h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata; l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore; m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.