Art. 7.
                 Giocate sistemistiche ed a caratura
  1.  Sono  ammesse giocate sistemistiche per la formula di scommessa
oggetto  del  presente  decreto;  sono  altresi'  ammesse  giocate  a
caratura.
  2.  Per  le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di
gioco,  prima  dell'emissione  della  ricevuta  di partecipazione, il
sistema  e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle
unita'  di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo
sono  comunicati  al  partecipante,  dall'addetto al terminale, prima
dell'emissione della ricevuta.
  3.  I  tipi  di  giocate  sistemistiche  la  formula  di  scommessa
disciplinata dal presente decreto, sono indicati all'art. 23.
  4.  Per  ogni  giocata  a caratura accettata, il terminale di gioco
emette  tante  cedole  quante sono le suddivisioni stabilite all'atto
della  giocata.  Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e'
pari   al   valore   complessivo   della   giocata,  convalidata  dal
totalizzatore  nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di
caratura. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 20
unita'  di  scommessa. Il numero delle cedole di caratura e' compreso
tra  un  minimo  di  2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della
cedola  di  caratura non puo' essere inferiore a quello della giocata
minima prevista per la scommessa.
  5.  Ciascuna  cedola  originale  di  caratura,  integra in ogni sua
parte,  costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita,
ricavata  dal  quoziente  tra  l'importo delle vincite realizzate con
l'intera  giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
L'importo  della  vmcita  di  ciascuna cedola di caratura e' troncato
alla seconda cifra decimale.
  6.  In  deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili
le  giocate  a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi
inconvenienti  tecnici  del  sistema  di  emissione  della ricevuta e
secondo  modaliti stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle
giocate  a  caratura  accettate  dal  totalizzatore  e non emesse dal
terminale di gioco.
  7.   E',   altresi',  ammessa  la  partecipazione  alla  scommessa,
attraverso giocate a caratura speciale. Le modalita' di effettuazione
delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di
AAMS.
  8.   La   cedola   di   caratura,   che   costituisce  ricevuta  di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
    a) denominazione del concessionario;
    b) codice  identificativo  del  punto  di  vendita attribuito dal
totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
    c) identificativo  o  logo  grafico  della formula di scommessa a
totalizzatore cui si riferisce;
    d) numero  della  giocata,  giorno, mese ed anno di effettuazione
della medesima;
    e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
    f) pronostici contenuti nella giocata;
    g) numero delle unita' di scommessa accettate;
    h) identificativo  univoco  assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
    i) numero  identificativo  progressivo della cedola di caratura e
numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
    l)  importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola  cedola  di  caratura;  l'importo della cedola di caratura e'
arrotondato al centesimo di euro superiore;
    m) orario  (ore,  minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno)
della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.