Art. 9. Calcolo della quota di vincita 1. L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco. 2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue: a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3; b) il disponibile per vincite cosi' determinato e' ripartito tra le categorie di vincita ed aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modaliti di cui all'articolo 24; c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota; d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno. 3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in panti di due o piu' cavalli, avviene come di seguito previsto: a) in caso di arrivo in parita' al primo posto di due o piu' cavalli sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per la formula di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati; b) in caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parita' in qualsiasi ordine; c) analogamente si procede per eventuali parita' nei posti successivi. 4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto: a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse; c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota. 5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unita' di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot. 6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.