Art. 9.
                   Calcolo della quota di vincita
  1.  L'importo  della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta
unitaria di gioco.
  2.  Il  calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata
alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
    a) si  determina  il  disponibile  per  vincite  delle  scommesse
totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
    b) il  disponibile per vincite cosi' determinato e' ripartito tra
le  categorie  di vincita ed aumentato dell'eventuale jackpot secondo
le modaliti di cui all'articolo 24;
    c)  dal  disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae
un  importo  pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa
vincenti  e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide
per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la
posta  unitaria.  Tale  quoziente,  aumentato  di uno, costituisce la
quota;
    d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
  3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo
in panti di due o piu' cavalli, avviene come di seguito previsto:
    a) in  caso  di  arrivo  in  parita' al primo posto di due o piu'
cavalli  sono  considerate  vincenti tutte le unita' di scommessa che
indicano  ai  posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in
qualsiasi   ordine  e,  se  necessario  per  completare  l'unita'  di
scommessa  prevista  per  la  formula  di  cui  al  presente decreto,
nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
    b) in  caso  di  arrivo in parita' al secondo posto di due o piu'
cavalli,  sono  considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che
indicano  al  primo  posto  il cavallo primo classificato e nei posti
successivi, i cavalli arrivati in parita' in qualsiasi ordine;
    c) analogamente  si  procede  per  eventuali  parita'  nei  posti
successivi.
  4.  Il  calcolo  della quota, espressa da una cifra intera troncata
alla  seconda  cifra  decimale, in caso di arrivo in parita' di due o
piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto:
    a) dal  disponibile  per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un
importo  pari  al  prodotto  tra  il numero delle unita' di scommessa
vincenti e la posta unitaria;
    b) la  differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali,
quante  sono  le  combinazioni  vincenti su cui sono state effettuate
scommesse;
    c) per  ognuna  delle  combinazioni  vincenti,  si  determina  il
quoziente  tra  l'importo  di  cui  al punto b) ed il prodotto tra il
numero  delle  unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale
quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
  5.  In  caso  di  arrivo,  in una corsa oggetto di scommessa, di un
numero   di  cavalli  inferiore  a  quello  previsto  per  completare
un'unita'  di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a
jackpot.
  6.  L'importo  risultante  dalla  differenza tra il disponibile per
vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e'
di competenza dell'UNIRE.