Art. 13. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.