Art. 13.

  Il  Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono
essere  richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario
militare,  con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti
i corrispondenti posti organici.
  In  tempo  di  guerra  si  puo' far luogo al richiamo in temporaneo
servizio   degli   ispettori   nella  riserva  indipendentemente  dal
verificarsi di vacanze organiche.