Art. 4.

  La  nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e
degli  ispettori  e'  effettuata  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  per  l'interno  e con il Ministro per la
difesa,  previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.