Art. 4. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la difesa, previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.