Art. 9.

  Ancor   prima   del   compimento   dei   limiti  di  eta'  previsti
dall'articolo   precedente  ed  indipendentemente  dalla  durata  del
servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare
e  gli  ispettori  possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita',
previa intesa, con la superiore autorita' ecclesiastica.